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Carrozzina, letto, pannoloni: gli ausili che la ASL dà gratis a una persona anziana, e come ottenerli

Carrozzina, letto, materasso antidecubito, sollevatore e pannoloni gratis dalla ASL: chi ha diritto, i passi dalla prescrizione alla consegna.

Ausili gratis dalla ASL per anziani: la casa del parente anziano e il telefono di chi lo segue da lontano, uniti da un filo
Gli ausili si chiedono alla ASL di residenza, con la prescrizione dello specialista

di Frank FabianoPubblicato il 2 ottobre 2026Aggiornato il 6 ottobre 2026Basata sul decreto sui Livelli essenziali di assistenza (12 gennaio 2017) e i suoi allegati, il Ministero della Salute, il decreto tariffe del 7 agosto 2026 e la guida dell'Agenzia delle EntrateLettura: 6 minuti

In breve

La ASL dà gratis gli ausili del nomenclatore: carrozzine, deambulatori, letti articolati, materassi e cuscini antidecubito, sollevatori, sedie comode e anche un dispositivo di telesoccorso. Di regola serve l'invalidità civile, ma ci sono eccezioni: domanda in corso, urgenza attestata dallo specialista, ricovero, dimissione protetta. La strada è: prescrizione dello specialista, autorizzazione della ASL di residenza, consegna e collaudo. I pannoloni spettano con una grave incontinenza certificata dallo specialista, fino a 120 al mese (150 rettangolari), anche senza invalidità.

Quali ausili dà la ASL: materasso antidecubito, letto ortopedico, carrozzina

Gli ausili che il Servizio sanitario fornisce gratis sono nel nomenclatore, l'allegato 5 del decreto sui Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017. Sono divisi in tre elenchi: gli ausili su misura (elenco 1), quelli di serie da adattare con un tecnico (elenco 2A) e quelli di serie pronti all'uso (elenco 2B). Per una persona anziana che vive a casa contano soprattutto questi:

AusilioPer chi, secondo il nomenclatoreDa sapere
Carrozzina (manuale, spinta dall'accompagnatore, elettrica)chi non cammina o ha gravi problemi di mobilità, anche solo per gli spostamenti fuori casaelenchi 2A e 2B
Deambulatore, girello, stampelle, bastone a tre puntechi ha difficoltà a camminare da soloelenco 2B
Letto articolato (il "letto ortopedico"), manuale o elettrico, con sponde e asta solleva-personachi deve restare disteso a lungo e in modo permanenteelenco 2B; il decreto consiglia di abbinare un materasso adatto se c'è rischio di piaghe
Materasso e cuscino antidecubitochi resta immobile a lungo, con rischio concreto di piagheelenco 2B
Sollevatore mobile, fisso a soffitto o per la vascachi non riesce da solo ad alzarsi, lavarsi, spostarsi in carrozzina o sul wcper quelli fissi, le opere murarie e l'impianto elettrico sono a carico di chi riceve l'ausilio; l'installazione la fa il fornitore
Sedia comoda, rialzo per wc, sedile per docciachi ha gravi limitazioni motorieelenco 2B; rialzo per wc e sedia comoda sono in alternativa
Dispositivo di telesoccorsogravi limitazioni motorie, problemi cognitivi, gravi limitazioni di comunicazione o sensorialisi prescrive solo se c'è già un call center o una rete di persone pronte a rispondere

Pannoloni e traverse sono a parte: non stanno nel nomenclatore delle protesi ma nell'assistenza integrativa, con regole diverse (sotto). Il telesoccorso del Servizio sanitario non va confuso con quello dei Comuni: nella guida al telesoccorso pubblico trovi come funziona e dove è gratuito.

Chi ha diritto: serve l'invalidità civile?

Di regola sì. L'articolo 18 del decreto dà gli ausili a chi ha l'invalidità civile riconosciuta, in relazione alle menomazioni accertate dalla commissione (dal 30 ottobre 2026 il decreto dice «disabilità» al posto di «menomazioni»). Ci sono però eccezioni che servono proprio quando le cose precipitano:

  • Domanda già presentata, con un'invalidità oltre un terzo già accertata.
  • In attesa della visita, se lo specialista che prescrive attesta che l'ausilio è necessario e urgente.
  • Ricovero in una struttura accreditata: prima delle dimissioni, se il medico del reparto certifica una menomazione grave e permanente e che l'ausilio serve con urgenza; insieme alla fornitura si avvia la domanda di invalidità.
  • Dimissione protetta, ospedalizzazione domiciliare o assistenza domiciliare integrata: gli ausili di serie pronti all'uso (elenco 2B) la ASL può darli, su prescrizione dello specialista, a chi ha una grave disabilità transitoria, per 60 giorni prorogabili, se ha un servizio di riutilizzo.
  • Malattia rara dell'elenco del decreto (allegato 7, per esempio la SLA): gli ausili spettano anche senza invalidità, per le disabilità legate alla malattia.
  • Peggioramento dopo il riconoscimento: chi ha già l'invalidità e, per una malattia gravissima che peggiora nel tempo, ha nuove disabilità permanenti, accertate dallo specialista.

Se la persona non ha ancora l'invalidità, chiederla apre anche gli ausili: la guida all'invalidità civile spiega come si fa, e cosa altro sblocca (legge 104, accompagnamento).

Come si ottengono: la strada in cinque passi

  1. Visita dallo specialista del Servizio sanitario (per esempio fisiatra, geriatra, neurologo, con competenze per prescrivere ausili; alcune Regioni hanno un elenco dei medici prescrittori): prepara il piano riabilitativo e fa la prescrizione sul ricettario, con i codici del nomenclatore. Per alcuni ausili di serie la Regione può far prescrivere anche al medico di famiglia.
  2. Autorizzazione della ASL di residenza: controlla il diritto, il piano e la prescrizione. Il Ministero della Salute lo dice chiaro: ci si rivolge "alla ASL di residenza".
  3. Consegna: gli ausili di serie di regola li dà il fornitore che ha vinto la gara della ASL; per quelli su misura puoi scegliere tu tra le aziende accreditate.
  4. Collaudo: per gli ausili da adattare lo fa lo specialista. Per quelli pronti all'uso basta che la persona attesti la consegna; se non va bene, si chiede il collaudo al medico che ha prescritto.
  5. Istruzioni e assistenza: il fornitore deve spiegare come si usa l'ausilio. Se si rompe e senza non si riesce a fare le cose essenziali, la ASL deve ripararlo o sostituirlo subito (articolo 18, comma 5).

Quando si può avere un ausilio nuovo: per quelli su misura (elenco 1) ci sono tempi minimi di rinnovo, fissati classe per classe. Per quelli di serie (elenchi 2A e 2B) no: la ASL ne dà uno nuovo se cambiano le condizioni della persona, con una relazione del medico che prescrive, oppure se si rompe o si consuma senza colpa e non si può o non conviene ripararlo (articolo 18, comma 10).

I tempi massimi di autorizzazione e consegna li fissa ogni Regione. Per sapere quali documenti chiede la tua ASL, guarda il suo sito alla voce "assistenza protesica": come esempio, l'ASL Roma 3 (scheda pubblicata ad aprile 2026) chiede documento, tessera sanitaria, autocertificazione di residenza, verbale o domanda di invalidità, la prescrizione di uno specialista di struttura pubblica con i codici e, per carrozzine e letti, il preventivo di una sanitaria scelta dalla famiglia.

L'ausilio è dato in proprietà, ma la Regione può darlo in comodato (da restituire) se ha attivato il riutilizzo. Se vuoi un modello più costoso dello stesso tipo, il medico lo prescrive motivando e la differenza la paga la famiglia.

Pannoloni dalla ASL e traverse: chi li prescrive, quanti al mese

Spettano a chi ha una grave incontinenza cronica o una malattia cronica grave che costringe a letto. Il diritto lo certifica lo specialista del Servizio sanitario; l'invalidità civile qui non è richiesta. La prescrizione può farla il medico di famiglia solo se la Regione lo prevede, e vale al massimo un anno.

ProdottoMassimo al mese
Pannolone a mutandina o mutanda pull-on120
Pannolone sagomato senza fissaggio120
Pannolone rettangolare150
Traverse salvamaterasso (per formato)120

Le quantità sono quelle dell'allegato 2 del decreto: la ASL autorizza e può consegnare a rate. Ogni Regione organizza la distribuzione a modo suo (a casa, in farmacia, al distretto): chiedi al distretto sanitario della persona.

Cosa è cambiato nel 2026, e se compri da solo

  • Nuove regole dal 30 ottobre 2026. Due decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 aggiornano i Livelli essenziali di assistenza (testo integrale del DM 3 agosto 2026, sul sito del Ministero della Salute). Cosa cambia per gli ausili:
    • nell'articolo 18 la parola «menomazioni» diventa «disabilità»: le eccezioni restano le stesse e non entrano nuove categorie di persone;
    • gli ausili monouso dell'allegato 2 spettano anche alle persone laringectomizzate e a quelle con malattie rare, ma solo quelli destinati alla loro condizione (articolo 11);
    • gli apparecchi acustici si danno «a tariffa» e non più con la gara; per gli ausili dell'elenco 2A dati a tariffa la tariffa comprende l'adattamento; la norma permette di fissare anche per loro tempi minimi di rinnovo, ma l'elenco 2A per ora non ne indica;
    • il rialzo per wc ad altezza fissa si dà in tre altezze, con il consiglio di prescrivere anche i braccioli; resta in alternativa alla sedia comoda;
    • tolti alcuni ausili, tra cui il rialzo morbido per wc ad altezza regolabile, i montascale fissi e il comunicatore alfabetico a tastiera; restano i montascale mobili;
    • entrano un orologio da polso a vibrazione e un orologio tattile da taschino (DPCM 7 agosto 2026).
    Restano uguali le eccezioni per chi è in attesa, ricoverato o in dimissione protetta, il comodato, la differenza di prezzo, il collaudo, la riparazione e le quantità dei pannoloni.
  • Nuove tariffe dal 21 settembre 2026. Il decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2026 (Gazzetta Ufficiale del 19 settembre) fissa le tariffe degli ausili su misura e si applica alle prescrizioni da quella data (Ministero della Salute). La tabella delle tariffe è l'allegato 3 del testo integrale del decreto: la Gazzetta pubblica solo gli articoli. Aggiorna le tariffe del decreto del 25 novembre 2024, che il TAR del Lazio aveva annullato con effetto dopo 365 giorni: le sentenze sono state impugnate dai Ministeri.
  • Se compri un ausilio a tue spese, per carrozzine, deambulatori, sollevatori e mezzi simili per una persona con disabilità riconosciuta c'è la detrazione del 19% su tutta la spesa, senza franchigia, e l'IVA al 4% (guida dell'Agenzia delle Entrate, febbraio 2026). La detrazione la può usare anche il familiare che ha la persona fiscalmente a carico.
  • Pannoloni e materassi antidecubito, comprati in farmacia o in negozio, sono dispositivi medici: si detraggono al 19% oltre la franchigia di 129,11 euro se lo scontrino riporta il codice AD; se non c'è, si conserva la prova della marcatura CE, per esempio la confezione (Agenzia delle Entrate, spese sanitarie). Hanno anche l'IVA al 4%: l'Agenzia vi comprende i "pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito", ma "la persona con disabilità deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione" (guida di febbraio 2026).
  • Il telesoccorso privato: anche il canone di un servizio di soccorso telefonico è detraibile al 19% come sussidio tecnico, se è collegato alla disabilità, con una certificazione del medico curante.

Gli ausili sono una parte di come si rende sicura una casa: per scale, bagno e servoscala c'è la guida su come adattare la casa con le detrazioni e il contributo del Comune, e nella guida agli aiuti trovi tutti gli altri in una tabella.

Domande frequenti

La ASL dà gratis il materasso antidecubito?

Sì: materasso e cuscino antidecubito sono nell'elenco 2B degli ausili pronti all'uso, per chi resta immobile a lungo con un rischio concreto di piaghe. Servono la prescrizione dello specialista e l'autorizzazione della ASL di residenza; di regola anche l'invalidità civile, salvo le eccezioni dell'articolo 18.

Il letto ortopedico si può avere dalla ASL?

Sì: il letto articolato (il "letto ortopedico"), manuale o elettrico, con sponde e asta solleva-persona, è nell'elenco 2B per chi deve restare disteso a lungo e in modo permanente. Il decreto consiglia di abbinare un materasso adatto se c'è rischio di piaghe.

La ASL dà gratis la carrozzina a un anziano?

Sì, se ha l'invalidità civile riconosciuta o rientra nelle eccezioni dell'articolo 18 del decreto LEA (domanda in corso con invalidità oltre un terzo, urgenza attestata dallo specialista, ricovero, dimissione protetta). Serve la prescrizione dello specialista e l'autorizzazione della ASL di residenza.

Per avere gli ausili serve per forza l'invalidità civile?

Di regola sì, ma non sempre: bastano la domanda presentata con un'invalidità oltre un terzo già accertata, l'urgenza attestata dallo specialista in attesa della visita, un ricovero con una disabilità grave e permanente, una malattia rara dell'elenco del decreto (allegato 7), o per 60 giorni la dimissione protetta dove la ASL ha il riutilizzo. Per i pannoloni l'invalidità non serve.

Ogni quanto la ASL cambia un ausilio?

Per gli ausili su misura ci sono tempi minimi di rinnovo, classe per classe. Per quelli di serie no: la ASL ne dà uno nuovo se cambiano le condizioni della persona, con una relazione del medico, o se si rompe o si consuma senza colpa e non conviene ripararlo (DPCM 12 gennaio 2017, articolo 18, comma 10).

I pannoloni comprati in farmacia hanno l'IVA al 4%?

Sì, se la persona ha una documentazione che attesta che la menomazione è permanente: l'Agenzia delle Entrate comprende nell'IVA al 4% pannoloni per incontinenti, traverse e materassi antidecubito. In più si detraggono al 19% come dispositivi medici.

Quanti pannoloni al mese dà la ASL?

Al massimo 120 al mese per i pannoloni a mutandina, pull-on e sagomati, 150 per quelli rettangolari e 120 traverse per formato (allegato 2 del decreto LEA). La prescrizione vale al massimo un anno.

Il medico di famiglia può prescrivere i pannoloni?

Solo se la Regione lo prevede: la regola nazionale chiede la certificazione e la prescrizione dello specialista del Servizio sanitario.

L'ausilio va restituito?

Di regola no, è dato in proprietà. La Regione però può darlo in comodato, da restituire, se ha un servizio di riutilizzo degli ausili di serie.

Se voglio un modello migliore posso pagare la differenza?

Sì: il medico prescrive il modello motivando la scelta, la ASL autorizza e la differenza di prezzo resta a carico della famiglia (articolo 17, comma 5).

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Fonti. DPCM 12 gennaio 2017, Livelli essenziali di assistenza (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, S.O. n. 15), artt. 11, 17, 18 e allegati 2, 5, 11, 12; Ministero della Salute, pagine "Assistenza protesica" e "Assistenza integrativa" (aggiornate al 1° ottobre 2026, lette il 6 ottobre 2026) e "Nomenclatori e tariffe nazionali" (aggiornata al 19 settembre 2026); Decreto del Ministro della Salute 7 agosto 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2026); DM 3 agosto 2026 e DPCM 7 agosto 2026, aggiornamento dei LEA (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026, in vigore dal 30 ottobre 2026; testi integrali sul sito del Ministero della Salute), che modificano il DPCM 2017; Agenzia delle Entrate, "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" (febbraio 2026) e "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Spese sanitarie"; ASL Roma 3, documentazione per l'assistenza protesica (aprile 2026), come esempio. Fonti lette il 2 ottobre 2026.

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